Antiriciclaggio: pubblicato il Decreto Ministeriale di avvio dell’operatività del registro dei titolari effettivi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre, è stato pubblicato il Decreto MIMIT del 29 settembre 2023, recante l’Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Nella sostanza, il decreto sancisce il definitivo avvio dell’operatività del Registro dei titolari effettivi.
Il Registro dei titolari effettivi ha l’obiettivo di potenziare la trasparenza sulla proprietà delle entità giuridiche in modo funzionale a prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rendendo accessibili – oltre ad istituzioni ed autorità titolari di particolari funzioni in materia, anche ai soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria – le informazioni sulla titolarità effettiva delle suddette entità giuridiche. Questo a supporto degli adempimenti previsti nella fase di adeguata verifica della clientela. Da segnalare che, a determinate condizioni e per specifici adempimenti antiriciclaggio, l’accesso al Registro è consentito anche al pubblico.
L’articolo 21, comma 1 del Decreto Antiriciclaggio, dispone che le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, comunichino le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese per la conservazione nella sezione autonoma. Analogo obbligo di comunicazione, in apposita sezione speciale del Registro, è previsto per i trust che producono effetti rilevanti a fini fiscali o istituti giuridici affini.
Il Registro dei titolari effettivi si compone quindi di due distinte sezioni: una sezione autonoma, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private; e una sezione speciale, cui confluiscono le informazioni e i dati relativi alla titolarità effettiva dei trust che producono effetti rilevanti a fini fiscali o istituti giuridici affini.
Soggetti tenuti alla comunicazione
L’art. 3, comma 1 del D.M. 55/2022 prescrive che a fornire le informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma del Registro siano:
- gli amministratori di tutte le imprese dotate di personalità giuridica: s.r.l., s.p.a., società in accomandita per azioni e società cooperative;
- il fondatore, se in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private (ad es. fondazioni, associazioni).
Analogamente, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del medesimo DM, è previsto che il fiduciario di trust che produce effetti rilevanti a fini fiscali o di istituti giuridici affini effettui la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva nella sezione speciale del Registro.
Modalità e destinatario della comunicazione
La comunicazione va effettuata al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta da bollo. Per tali comunicazioni, è utilizzato il modello telematico di comunicazione unica di impresa.
Termini per effettuare la comunicazione
Per quanto concerne i termini temporali, il decreto in commento prevede che dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (quindi dal 9 ottobre), i soggetti tenuti abbiano a disposizione sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva.
I soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione al Registro, dovranno inoltre confermare annualmente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare tale conferma contestualmente al deposito del bilancio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7 del DM 55/2022, le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private con costituzione successiva al 9 ottobre (data di pubblicazione del DM) provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei registri. Analogamente, trust e istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, provvedono entro 30 giorni dalla loro costituzione.
Sanzioni
Secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 4 del DM 55/2022, in caso di omessa comunicazione da parte dei destinatari dell’obbligo di comunicazione al Registro, sarà il medesimo Registro territorialmente competente ad accertare la violazione dell’obbligo di comunicazione sulla titolarità effettiva e a irrogare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 2630 c.c., che varia da euro 103 a euro 1.032 euro. Se la comunicazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione viene ridotta ad un terzo.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni in argomento è possibile anche fare riferimento all’apposita sezione del sito web del Registro delle imprese.