
Disposizioni dal 1 giugno al 31 ottobre 2022
il Sindaco di Cagliari, con Ordinanza n. 44 del 31 maggio 2022 ha ordinato, dal 1 giugno 2022 e sino al 31 ottobre 2022:
- nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova il divieto di vendita per asporto, anche attraverso distributori automatici, inclusi gli esercizi di vicinato adibiti ad uso esclusivo alla vendita tramite distributori automatici, di bevande alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro dalle ore 22:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi;
- nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova, comprese la Piazza Matteotti, la Piazza del Carmine, la Piazza Dettori (compreso Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa), la Piazza San Sepolcro, la Piazza Santa Restituta, la Piazza Savoia, la Piazza Sant’Eulalia, la scalinata che collega Piazza Annunziata con via Mameli, le scalinate della chiesa di Sant’Anna, nel viale Europa, nel Parco della Musica e nel lungomare Poetto il divieto di consumo nelle vie e strade pubbliche o aperte al pubblico transito (salvo le aree in concessione se pubbliche o in diponibilità se private per l’esercizio dell’attività di somministrazione), di bevande alcoliche e/o superalcoliche contenute in qualsiasi contenitore dalle ore 22:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi;
- nel Lungomare Poetto il divieto di consumo, salvo che nelle aree in uso a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di somministrazione e nelle aree ad esse antistanti e contigue, di bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro e lattine dalle ore 22:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi;
Inoltre, nelle medesime zone, gli esercizi di vicinato con superficie inferiore a mq 150 ed aventi nella loro offerta commerciale giornaliera bevande alcoliche e/o superalcoliche, devono cessare l’attività dalle ore 22:00 alle ore 6:00.
Viene anche fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori vuoti evitandone l’asporto ed è fatto altresì obbligo di provvedere al relativo smaltimento nel rispetto delle disposizioni impartite dall’amministrazione comunale;
Nelle aree sopra citate, nei locali adibiti alle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, le bevande alcoliche e/o superalcoliche devono essere consumate sul posto ed esclusivamente all’interno dei locali stessi, o nelle aree in concessione se pubbliche o in diponibilità se private per l’esercizio dell’attività di somministrazione;
L’Ordinaza Sindacale fa anche obbligo a tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali ubicati nelle aree interessate dal provvedimento di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza del divieto. Stesso obbligo di esposizione del cartello all’interno dei propri locali viene previsto per i circoli privati ubicati nelle aree interessate dal provvedimento.