Nuovi obblighi di informazione sugli alimenti con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 1169/2011

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Il prossimo 13 dicembre 2014 entra in vigore il Regolamento (UE) n. 1169 del 2011, pertanto diventa obbligatorio fornire in forma scritta al consumatore le indicazioni – art. 9, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento – che riguardano «qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora nel prodotto finito, anche se in forma alterata”.

L’art.44 del Regolamento in parola stabilisce le disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati:

  • Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta
    1. la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;
    2. la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
  • Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.”

Dal 13 dicembre 2014 l’esercente sarà tenuto ad informare il consumatore sulla presenza o meno dei cd. allergeni.
Tale normativa è stata oggetto di ampi dibattiti sia in sede europea che nazionale, atteso che gli Stati membri possono emanare dei provvedimenti attuativi/aggiuntivi di alcune disposizioni, e si rende quindi necessario un esame attento della situazione.
Innanzitutto, occorre sottolineare che lo Stato italiano ad oggi non ha emanato alcuna normativa attuativa e/o aggiuntiva del Regolamento UE, pertanto l’unica indicazione obbligatoria per i prodotti somministrati rimane esclusivamente quella degli allergeni citati.

A riguardo, giova ricordare che Fipe-Confcommercio, durante l’approvazione del Regolamento è riuscita ad agire in sede europea, coadiuvata dall’allora Confcommercio International e dall’Hotrec, e ad ottenere l’eliminazione del testo che prevedeva l’indicazione di tutti gli ingredienti contenuti nei piatti.
In secondo luogo, per quanto riguarda il modo in cui è possibile dare queste informazioni al consumatore, la Commissione Europea in un documento del gennaio 2013 ha espressamente affermato che, qualora lo Stato membro non abbia emanato provvedimenti sulla materia come previsto dal paragrafo 2 dell’art. 44, la forma in cui dare le informazioni sulla presenza o meno degli allergeni ai consumatori deve essere scritta.

Fipe-Confcommercio, conscia delle responsabilità che hanno gli operatori della ristorazione nei confronti della clientela che soffre di allergie od intolleranze e delle conseguenze civili e penali che possono derivare ai ristoratori in ragione di indicazioni omissive od errate fornite dai dipendenti, aveva già previsto nel proprio Manuale di Corretta Prassi Operativa, validato dal Ministero della Salute (Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2013 n. 135), una modalità di dichiarazione degli allergeni, attraverso l’elenco, sotto ciascun allergene, dei piatti che lo contengono.

Allergene Uova
Piatti in menù Omelette
Insalata russa
Tagliatelle ai funghi
Cotoletta alla milanese
Polpette
Sarde impanate e fritte

Tale modalità appare ancor oggi quella più adeguata per assolvere all’obbligo imposto dal Regolamento Europeo, visto anche l’avallo dato dal Ministero della Salute.

In ogni caso la Federazione, nelle sedi competenti, continuerà a richiedere la semplificazione di tale adempimento attraverso la possibilità della sola informazione orale al consumatore sulla presenza degli allergeni. Infatti, si rende noto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha intenzione effettuare un riordino complessivo della materia nonché l’aggiornamento del D.Lgs. 109/1992, che attuava le vecchie direttive CE sull’etichettatura degli alimenti.

Al tal fine, è stato quindi istituito un tavolo di confronto con le Associazioni di categoria interessate e i Ministeri competenti, che sarà presidiato anche dalla Federazione.

Sulla normativa da aggiornare occorre fare una precisazione: per alimenti non preimballati, in base all’art. 44 del Regolamento UE, si intendono sia gli alimenti somministrati (es. pizza tonda servita al tavolo, per i quali non sussisteva alcun obbligo di indicazione degli ingredienti) sia gli alimenti venduti allo stato sfuso (es. pizza tonda da asporto, per i quali oggi sussiste l’obbligo di indicazione degli ingredienti secondo le modalità previste dall’articolo 16 del Dlgs n. 109/1992, che comprende anche il cartello unico degli ingredienti, dove gli stessi andranno indicati prodotto per prodotto, non essendo più consentita la indicazione per gruppi omogenei es. pasticceria fresca, pasticceria secca, ecc.).

Riguardo l’art. 16 appena citato, il MISE in un recente documento ha affermato che le disposizioni nazionali sui prodotti venduti sfusi restano in vigore, anche se dovranno essere aggiornate anche esse.

Obblighi di indicazione per

Prodotti venduti sfusi

Obblighi di indicazione per

Prodotti somministrati

Elenco di tutti gli ingredienti per singolo prodotto (compresi gli allergeni) Indicazione dei soli allergeni
Art.16 D.Lgs. 109/92 e art.44 Reg. UE 1169/2011 Art.44 Reg. UE 1169/2011

Giova, infine, sottolineare che il MISE ha espresso l’intenzione di portare a termine in breve tempo lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento, sulla base della Legge n. 96/2013 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013”, che ad oggi, quindi risulta privo di sanzioni specifiche. È da notare come l’argomento sia ancora in fase di discussione a livello istituzionale, ma attesa l’imminente entrata in vigore della norma è doveroso avvisare gli esercenti associati delle novità e del modo più opportuno per affrontarle.

Gli uffici di Fipe-Confcommercio continueranno a monitorare la situazione; sarà cura della scrivente comunicare gli eventuali sviluppi.

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