Il recente Decreto Legge Mezzogiorno (Cfr. D.L 20 giugno 2017 n. 91), ha confermato i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto – dal 1° gennaio 2018 – lo stop graduale dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.
Viene dunque confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi spessori
- 200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna
- 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna
Viene introdotto il divieto di cessione gratuita degli stessi shopper (c.d. pricing).
Confermata anche la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002 e il quadro sanzionatorio.
La principale novità introdotta dal Legislatore, è quella relativa al recepimento della direttiva 2015/720/UE nella parte non obbligatoria (borse per alimenti sfusi): stop graduale – a partire dal 1° gennaio 2018 – ai sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta).
Questi shopper dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640):
- almeno il 40% dal 1 gennaio 2018,
- il 50% dal 1 gennaio 2020
- non inferiore al 60% da gennaio 2021
Anch’essi poi potranno essere ceduti esclusivamente a pagamento.
Ulteriori novità riguardano:
- le informazioni che devono essere rese ai consumatori;
- l’apposizione di diciture identificative delle borse commercializzabili da parte dei produttori;
- gli obblighi di relazione alla Commissione europea circa l’utilizzo di borse di plastica;
- l’organizzazione di campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull’impatto delle borse di plastica sull’ambiente.
Al Conai, infine, viene affidato il compito di acquisire i dati sulla produzione e distribuzione di sacchetti in plastica, che saranno elaborati dall’Ispra per calcolare l’utilizzo pro capite, dato da inviare alla Commissione europea come richiesto dalla Direttiva europea 2015/720.
Il presente Focus, oltre a richiamare i divieti già in vigore in questi ultimi anni e confermati dalle nuove disposizioni, si focalizza sui nuovi limiti per i sacchetti ultraleggeri e pone l’accento sui fenomeni di contraffazione.
I sacchetti di plastica stanno diventando, infatti, un business importante per la malavita e molto spesso vengono falsificati con diciture o apposizione di marchi non rispondenti alle norme di legge.
Le sanzioni possono essere molto pesanti anche nei confronti del commerciante che si è fidato del suo fornitore.
È opportuno, quindi, che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi già al momento dell’acquisto.
A tal fine, tra gli allegati al focus che faciliteranno il riconoscimento dei sacchetti commercializzabili, abbiamo predisposto un utile strumento che potrà essere veicolato ai propri fornitori e che attesterà che i prodotti acquistati sono conformi a quanto disposto dalle norme tecniche.
Compila il modulo per richiedere agli uffici la dichiarazione di conformità