Narghilè nei pubblici esercizi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla regolamentazione dell’attività di vendita di melassa per narghilè con consumo in loco, consentita esclusivamente ai Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.

L’obbligo di conseguire il cosiddetto “patentino speciale” era stato già chiarito dall’ADM (circolare n. 28/2022), con la quale si era stabilito di applicare ai cc.dd. “shisha bar” la disciplina dei patentini “ordinari” di cui all’art. 7 del D.M. n. 38/2013, vale a dire i titoli autorizzatori che consentono ai Pubblici Esercizi di fornire il servizio di vendita dei tabacchi lavorati.

Con Informativa n. 571212/2022, inoltre, l’ADM ha previsto che le istanze per conseguire il patentino speciale dovranno esser trasmesse all’ADM esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposita applicazione disponibile ed accessibile dall’area riservata del portale dell’Agenzia.

L’istanza dovrà esser corredata da una perizia giurata contenente, tra l’altro, una planimetria del locale, nonché un’attestazione in ordine all’attuale conformità del locale alle prescrizioni di cui alla legge n. 3/2003 (che, come noto, impone una serie di prescrizioni in ordine alle cc.dd. “sale per fumatori”).

Occorrerà altresì presentare una dichiarazione resa dal legale rappresentante nella quale lo stesso si impegna, tra l’altro, a verificare la maggiore età degli acquirenti (richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento d’identità).

L’autorizzazione sarà rilasciata, previa verifica della sussistenza dei requisiti, entro 130 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e avrà una validità biennale (rinnovabile con istanza da presentare entro trenta giorni dal termine di scadenza).

Il patentino speciale abilita alla sola ed esclusiva vendita dei prodotti (melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua) finalizzata al consumo all’interno dell’esercizio. È fatto, quindi, divieto di vendita per asporto e non è consentito neppure l’asporto della quantità di prodotto residuo di chi abbia precedentemente consumato.

Come anticipato in premessa, l’Agenzia ha poi fornito alcune importanti precisazioni, spiegando che tali patentini speciali possono essere rilasciati anche in favore di Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande:

  • in possesso di SCIA temporanea (in tale ipotesi, il patentino, che generalmente ha una validità temporale di due anni, avrà durata pari alla SCIA temporanea);
  • che non abbiano una sala interna “per fumatori”, fermo restando che il consumo della melassa per narghilé dovrà avvenire nelle aree esterne di pertinenza dell’esercizio, funzionali ed accessorie rispetto all’attività principale di somministrazione di alimenti e bevande.

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