Rottamazione Quarter, domande fino al 30 giugno

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Aggiornamenti e scadenze sulla definizione agevolata nell’ambito della tregua fiscale. Il Mef ha prorogato la data ultima per presentare le dichiarazioni di adesione alla procedura di rottamazione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga al prossimo 30 giugno per aderire alla rottamazione quater, nota anche come Definizione agevolata, in origine fissata al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023. I contribuenti avranno quindi a disposizione ulteriori due mesi per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura di rottamazione.

È stata rinviato al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno) anche il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata.

Inoltre, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitterà al 31 ottobre 2023.

Infine, la nuova forma di definizione agevolata si applicherà ai carichi di importo superiore ai mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. È prevista, in particolare, la possibilità di estinguere tali debiti con il pagamento della sola somma capitale (oltre alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento), esclusi gli interessi iscritti e le sanzioni incluse nei carichi stessi, gli interessi di mora, le sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura tributaria, e le somme maturate a titolo di aggio.

Per procedere alla rottamazione quater, il debitore deve comunicare all’Agente della riscossione, inviando un’apposita dichiarazione da trasmettere telematicamente entro il 30 giugno 2023, la richiesta per usufruire del beneficio, indicando anche il numero di rate scelto per l’eventuale pagamento dilazionato, con l’impegno di rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

 

FAQ e domande frequenti

PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?

Sì, bisogna presentare un’apposita dichiarazione di adesione per via telematica. Sul sito dell’Agenzia/Riscossione sono definite tutte le modalità.

 

COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
  • in area pubblica compilando un apposito modulo in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

 

COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

L’Agenzia invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30 settembre 2023 (nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del DL n. 51/2023), una “Comunicazione” di accoglimento della domanda, contenente:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute;
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

 

DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?

L’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata. Ad oggi è possibile pagare:

in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.

 

COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

  • sito istituzionale;
  • app EquiClick;
  • domiciliazione sul conto corrente;
  • moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
  • sportelli bancari;
  • uffici postali;
  • home banking;
  • ricevitorie e tabaccai;
  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  • Postamat;

sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

 

SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?

Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

 

HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDE?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 ottobre 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

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