Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. Le aziende che occupano fino a 15 lavoratori votano il RLS scegliendolo tra i dipendenti; le aziende che contano più di 15 lavoratori eleggono il RLS a all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, se presenti.
Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il nominativo del RLS o indicarne l’assenza nel caso di mancata designazione o elezione. Qualora non si dovesse procedere all’elezione del RLS le sue funzioni sono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), individuato dagli Organismi paritetici.
Il RLS ha diritto ad una formazione particolare di minimo 32 ore, con aggiornamento periodico di minimo 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e di minimo 8 ore annue per le imprese con oltre 50 lavoratori.
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